Statuto
“ Il Cigno “
Società di promozione turistica del territorio dei Liguri antichi
( Società consortile a responsabilità limitata )
STATUTO
TITOLO I - Denominazione , sede , durata e oggetto
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 2615 ter del Codice Civile e dell’articolo 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come introdotto dall’articolo 35, comma 15, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, una società consortile a responsabilità limitata, a prevalente partecipazione pubblica, avente la denominazione “Società di Promozione Turistica Il Cigno”, Società consortile a responsabilità limitata, di seguito indicata come “Società”.
Articolo 2 – SEDE
La sede è stabilita a Levanto. L’assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. L’assemblea dei soci delibera l’adozione del logo identificativo della Società rappresentante graficamente l’immagine di un cigno quale simbolo di regalità presso gli antichi Liguri.
Articolo 3 – DURATA
La durata è fissata al 31 dicembre 2018, salvo proroghe e anticipato scioglimento.
Articolo 4 – OGGETTO
La società non ha finalità di lucro e ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del territorio dei Liguri antichi con specifico riferimento alle emergenze storico-naturalistiche, alle tradizioni enogastronomiche ed a tutte le attività ad esse collegate nonché alla gestione di eventi e manifestazioni, all’accoglienza e gestione del flusso turistico ed alla attuazione e gestione dei servizi turistici sul territorio.
In particolare, la società opererà al fine di consentire:
a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
b) la ricerca, sperimentazione, divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione, dell’agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
c) il recupero della rete sentieristica storica ai fini della fruizione e valorizzazione turistica;
d) il recupero, la conoscenza e la divulgazione dei siti e delle emergenze storiche riconducibili agli antichi Liguri;
e) la promozione di iniziative e programmi culturali volti alla ricerca, recupero e salvaguardia della storia dell’antico popolo dei Liguri;
f) la valorizzazione di itinerari enogastronomici incentrati sugli antichi “mangiari”;
g) la realizzazione di iniziative in segmenti turistici specializzati ( culturale, ambientale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.);
h) la partecipazione a fiere, borse, mostre, esposizioni e congressi, direttamente o con la collaborazione di altre organizzazioni, anche attraverso l’allestimento di appositi stand e punti informativi;
i) l’organizzazione di azioni formative, informative e pubblicitarie;
j) l’ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale quali cataloghi, guide, pieghevoli, supporti video, cd-rom, gadget, prodotti di merchandising, sfruttamento di marchi correlati alle attività gestite e quant’altro;
k) lo sviluppo e l’incremento dell’accoglienza turistica nonché la qualità della vita del territorio locale mediante gestione di uffici di informazione turistica, allestimento di punti informativi, istituzione e gestione di un servizio telematico “on line” con terminali in Comuni, agenzie turistiche, alberghi, locande, alberghi, “bed and breakfast” per raccogliere e fornire dati sulle disponibilità nelle strutture di ospitalità, calendari di manifestazioni, organizzazione e gestione di visite, eventi, iniziative e spettacoli di interesse turistico;
l) la realizzazione di corsi di informazione ed aggiornamento professionale, la consulenza per azioni di marketing e di comunicazione, la realizzazione di
studi, ricerche di mercato e analisi della potenzialità dei prodotti turistici del territorio;
m) la ricerca delle risorse necessarie presso enti pubblici e privati, in particolare attraverso leggi e bandi emanati a livello regionale, nazionale e comunitario, predisponendo progetti, come i “progetti accoglienza” e i “progetti obiettivo” finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell’offerta turistica;
n) la creazione di portali e siti Internet atti a promuovere la storia dei Liguri antichi e la conservazione della memoria di questo popolo.
La Società potrà avvalersi di soggetti abilitati per la commercializzazione di pacchetti turistici e/o turistico culturali, nonché di soggetti abilitati per la realizzazione di manifestazioni, eventi e servizi attinenti al turismo ed alla cultura.
La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo per l’attuazione dell’oggetto sociale, avendo comunque riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.
Essa potrà:
- compiere tutte le operazioni aventi pertinenza con l’oggetto sociale purchè in modo non prevalente e purchè le operazioni siano strumentali all’oggetto sociale;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2361 del Codice Civile, della Legge 197/1991 e del T.U. in materia bancaria e creditizia.
E’ vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico conformemente alle disposizioni di legge, e quindi sono ammissibili i versamenti o finanziamenti effettuati dai soci in conformità alle predette disposizioni di legge.
Ogni attività che possa essere considerata finanziaria sarà esercitata esclusivamente al fine di realizzare l’oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente legislazione in materia.
Il perseguimento dell’oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.
TITOLO II - Capitale, soci e quote
Articolo 5 – CAPITALE
Il capitale sociale è di almeno 11.000,00 Euro ed è diviso in quote nominative, non inferiori a Euro 10,00, ai sensi dell’articolo 2464 del Codice Civile. Le quote possono essere conferite anche ai sensi dell’articolo 2342, comma 2, del Codice Civile.
Articolo 6 – SOCI
Possono essere soci:
a) enti pubblici territoriali e/o locali;
b) enti pubblici economici;
c) altri enti pubblici;
d) aziende e istituti di credito;
e) associazioni di promozione turistica;
f) associazioni e organizzazioni cooperative e consortili degli operatori del turismo, dei commercianti, dei consumatori, degli operatori di servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) ogni altro soggetto, pubblico o privato, che svolga attività attinenti agli scopi sociali o comunque utile, anche in forma diretta e ausiliaria, per il loro raggiungimento.
Articolo 7 – AMMISSIONE SOCI
I soggetti che intendono entrare a far parte della società dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio di Amministrazione . Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente che dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie e regolamentari , nonché esprimere l’adesione di ogni clausola in essi contenute.
Il Consiglio di Amministrazione , previo esame della idoneità dell’istanza presentata , deciderà se ammettere o meno il soggetto stesso .
Nel caso di delibera favorevole il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre proporre all’Assemblea ordinaria dei soci la forma di ingresso del nuovo socio che, alternativamente , potrà avvenire attraverso le seguenti procedure :
a) mediante uno specifico aumento di capitale da deliberarsi dall’Assemblea straordinaria con modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Statuto ;
b) ovvero l’Assemblea ordinaria potrà deliberare , sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione , che si proceda a trasferimenti di quote da parte dei soci esistenti , eventualmente intenzionati a cedere la propria quota o parte della stessa a favore del socio di nuova ammissione .
Articolo 8 – AUMENTO DI CAPITALE
In caso di aumento di capitale sociale le quote di nuova emissione devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute .
Non si applica il principio di opzione agli altri soci nel caso previsto dall’articolo 5 comma 2 del presente Statuto .
Il diritto di opzione potrà anche essere limitato , ovvero totalmente escluso , quando , su richiesta del Consiglio di Amministrazione , l’aumento di capitale è espressamente finalizzato a permettere l’ingresso in società di nuovi soci ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto .
Articolo 9 –TRASFERIMENTO QUOTE
Le quote sociali non sono trasferibili se non previo consenso del Consiglio di Amministrazione , salvo l’obbligo di rispettare il diritto di prelazione spettante agli altri soci e comunque non alterando la prevalenza della partecipazione pubblica al capitale sociale .
La prelazione non spetta nei casi in cui la cessione venga effettuata in adempimento della delibera assembleare assunta al fine di permettere l’ingresso in società di nuovi soci .
Articolo 10 – PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Il socio che intende vendere , in tutto o in parte , la propria quota ad un altro socio o ad un terzo , deve informarne con lettera raccomandata a.r. il Consiglio di Amministrazione , indicando il nome dell’acquirente proposto , il prezzo richiesto e le relative condizioni .
L’organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci . Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute , in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale .
Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all’organo amministrativo se intendono acquistare , in caso contrario si considerano rinunciatari . In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di volerla acquistare , salvo il mantenimento della prevalenza della partecipazione pubblica al capitale sociale .
Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate , la quota non è trasferibile a terzi se non previo consenso del Consiglio di amministrazione .
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non dia il proprio gradimento al trasferimento entro novanta giorni dalla comunicazione scritta del socio che manifesta l’intenzione di vendere la propria quota , questi potrà recedere dalla società .
Al Consiglio di Amministrazione è altresì riservata la facoltà di indicare altro o altri acquirenti a parità di condizione .
La delibera del Consiglio di Amministrazione , se negativa , dovrà contenere i motivi del rifiuto che dovranno comunque attenere alle esigenze consortili della società oltre che alle specifiche finalità di carattere pubblico che l’ente persegue.
Articolo 11 – CONTRIBUTI
In considerazione degli scopi consortili ed in rapporto alle esigenze e ai costi di gestione , l’assemblea dei soci , su proposta del Consiglio di Amministrazione , potrà chiedere non più di una volta all’anno ai soci il versamento di un contributo ai sensi dell’articolo 2615 ter del Codice Civile in misura proporzionale al valore delle quote sottoscritte , determinando le modalità di pagamento ; per i soci ammessi nel corso dell’esercizio il contributo sarà commisurato alla frazione di anno .
Il contributo di cui al comma precedente non potrà essere superiore , per i soci pubblici , alle rispettive quote di partecipazione .
Articolo 12 – ESCLUSIONE
Su proposta del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea può deliberare l’esclusione del socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali .
La delibera deve essere motivata .
Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.
Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 33 del presente statuto.
Articolo 13 – EFFETTI DEL RECESSO E DELL’ESCLUSIONE
Nei casi di esclusione e/o recesso la quota del socio uscente sarà liquidata in base alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2609 primo comma del Codice Civile la quota del socio uscente si accrescerà proporzionalmente alle quote degli altri soci.
Articolo 14 – DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci , a tale fine eletto .
TITOLO III - Assemblee
Articolo 15 – LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale , salvo diversa determinazione dell’organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nell’ambito dell’Unione Europea .
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano .
L’assemblea , sia ordinaria che straordinaria , è convocata , oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge , ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno .
Articolo 16 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria :
a) approva il bilancio ;
b) nomina gli Amministratori e il Collegio Sindacale ;
c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci , se non è stabilito nell’atto costitutivo ;
d) svolge una funzione di indirizzo programmatico , emanando direttive in merito ai progetti sociali ;
e) delibera sugli altri oggetti previsti dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione , nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci .
Articolo 17 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria delibera :
a) sulle modifiche del presente Statuto ;
b) sullo scioglimento , trasformazione o messa in liquidazione della società ;
c) sull’aumento di capitale nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
Articolo 18 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata a cura dell’organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza . L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno , dell’ora e del luogo della riunione , l’elenco degli argomenti da trattare nonché l’indicazione del giorno e dell’ora per l’eventuale adunanza in seconda convocazione, la quale potrà avvenire a distanza di almeno un giorno e non oltre trenta dalla prima convocazione .
Sono valide le assemblee totalitarie di cui all’ultimo comma dell’articolo 2386 del Codice Civile .
Articolo 19 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Possono intervenire all’assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci . Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell’articolo 2372 del Codice Civile , con semplice delega scritta , da un altro socio che abbia pari diritto di intervento , o da un mandatario munito di procura generale o speciale .
Ciascun socio o mandatario non può essere portatore di più di due deleghe .
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e , in genere , il diritto di intervento all’assemblea .
Il valore del voto espresso da ogni ente pubblico di cui alla lettera a) dell’articolo 6 è pari al valore del voto espresso dall’ente con maggior numero di popolazione e non può essere inferiore al valore del voto espresso da ogni altro socio .
Per determinare il valore del voto si ricorre all’euro come unità di misura .
Articolo 20 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
La presidenza dell’assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione e , in caso di assenza o di impedimento , nell’ordine , al vice presidente o all’amministratore delegato , se nominati .
Qualora né gli uni , né gli altri possano esercitare tale funzione , gli interventi designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti .
L’assemblea nomina un segretario , anche non socio .
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario .
Nei casi di legge , e quando il presidente dell’assemblea lo ritenga opportuno , il verbale è redatto da un notaio .
Articolo 21- QUORUM ASSEMBLEARI
In prima convocazione l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale , quella straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale .In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale dei soci presenti .
Articolo 22 – SISTEMI DI VOTAZIONE
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano , a meno che la maggioranza richieda l’appello nominale .
TITOLO IV - Amministrazione
Articolo 23 – SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri .
L’assemblea ordinaria fissa il numero dei membri .
Articolo 24 – REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI
I componenti dell’organo amministrativo :
a) possono essere anche non soci ;
b) durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ;
c) possono essere cooptati nell’osservanza dell’articolo 2386 del Codice Civile.
L’assenza non giustificata e comprovata per tre convocazioni consecutive o per il quaranta per cento del totale annuale comporta l’immediata decadenza dalla carica .
I consiglieri nominati nel corso del quadriennio scadono con quelli già in carica all’atto della nuova nomina .
Articolo 25 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato :
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggeranno tra loro un Presidente e , ove occorrente , o comunque lo riterranno opportuno , un Vice Presidente e un Amministratore delegato ;
b) il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della società sia altrove , purchè nell’ambito dell’Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario , o quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei suoi membri . Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima .
c) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica . Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti ; in caso di parità prevale il voto di chi presiede .
Articolo 26 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione , senza eccezione alcuna , salvi unicamente
quegli atti che la legge in modo tassativo riserva all’Assemblea .
Articolo 27 – RAPPRESENTANZA E DIREZIONE DELLA SOCIETA’
La rappresentanza della società , nei confronti di terzi e in giudizio , compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione , senza limitazioni , ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati , nei limiti delle deleghe .
La direzione potrà essere affidata ad un Direttore Generale , nominato dal Consiglio di Amministrazione che assumerà le funzioni e le responsabilità di legge. Il Direttore Generale può essere invitato dall’organo amministrativo ad assistere alle sedute dello stesso , senza avere diritto di voto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione , con deliberazione valida fino a modifica , determinare il compenso da corrispondere al Direttore Generale sempre nei limiti dello stanziamento del Bilancio di previsione .
Articolo 28 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio .
Al pResidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio o dell’Assemblea , o potrà essere corrisposto un compenso da determinarsi dall’Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.
Articolo 29 – REGOLAMENTI INTERNI
Ai fini di una migliore disciplina delle operazioni sociali e dei rapporti tra i soci ovvero tra i soci e la società , iL Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall’Assemblea ordinaria .
TITOLO V - Controllo della società
Articolo 30 – COLLEGIO SINDACALE
Quando è obbligatorio ai sensi di legge , o quando l’assemblea lo ritenga opportuno , viene nominato il Collegio sindacale , composto da tre membri effettivi e due supplenti , con poteri e funzioni di legge .
Il compenso spettante ai componenti il Collegio sarà pari alla misura minima della vigente tariffa professionale dei revisori contabili .
La nomina del Presidente è effettuata dall’Assemblea su indicazione della parte privata della società .
TITOLO VI - Bilancio e utili
Articolo 31 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno .
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.
Articolo 32 – PATRIMONIO . BILANCI
Il fondo consortile è così costituito :
a) dal capitale sociale ;
b) dai contributi versati dai soci ;
c) dai contributi e/o finanziamenti statali , regionali o comunitari destinati ai settori del turismo e della cultura , nonché al loro indotto ;
d) dai proventi delle attività svolte ;
e) dalle altre somme , contributi e finanziamenti di pertinenza della società .
Per tutta la durata della società i soci non possono chiedere la divisione del fondo . Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede , in conformità alle prescrizioni di legge , alla formazione del bilancio sociale .
Fermo restando che la società , avendo scopo consortile , non si propone finalità di lucro , le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:
a ) il 5 % ( cinque per cento ) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale , oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo , fino alla reintegrazione della stessa ;
b ) il rimanente sarà destinato in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea per investimenti e interventi correlati a quanto indicato nell’articolo 4 del presente Statuto.
Viene comunque esclusa la distribuzione di utili ai soci .
L’assemblea dei soci delibera sulla copertura delle eventuali perdite che potranno essere ripianate :
a) utilizzando le riserve , se disponibili ;
b) riducendo il capitale sociale ;
c) chiedendo ai soci i contributi di cui all’articolo 11 del presente Statuto .
Articolo 33 – FINANZIAMENTO DEI SOCI
I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno al due per cento dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato .
TITOLO VII - Disposizioni generali
Articolo 34 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della società , l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori , fissandone i poteri e i compensi .
Articolo 35 – RINVIO
Statuto